Pentiti by Luca Tescaroli

Pentiti by Luca Tescaroli

autore:Luca Tescaroli [Tescaroli, Luca]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Mafie
editore: Rubbettino Editore
pubblicato: 2023-10-03T12:19:05+00:00


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1 Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda sul punto, ad esempio, C.d.S. Sez. III 16 febbraio 2017, n. 2003) il piano provvisorio si riferisce a una collaborazione con la giustizia avviata ex novo e le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari.

Le speciali misure per i testimoni di giustizia di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6

L’art. 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, prevede misure di tutela, misure di sostegno economico e misure di reinserimento socio lavorativo, applicabili a tutti i testimoni, sia in località di origine che in località protetta, con impegni dal punto di vista della finanza pubblica. Le misure di mimetizzazione come il cambio di generalità, per loro stessa natura e per le finalità perseguite, sono applicabili solo ai testimoni trasferiti fuori dal luogo di residenza.

Linea guida della legge n. 6/2018 è quella della “personalizzazione” delle misure, da adottare caso per caso «secondo la situazione di pericolo, la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia». Non più, dunque, un unico schema da applicare, ma tanti programmi da individuare in concreto, nell’ambito degli strumenti disciplinati e nel rispetto delle individualità del singolo testimone. In tale prospettiva è stata introdotta dalla citata normativa il «referente del testimone di giustizia» previsto all’art. 16.

Si è, poi, previsto che le misure adottate non possono comportare limitazione e perdita dei diritti da lui goduti prima delle dichiarazioni, se non in via temporanea ed eccezionale per la necessità di salvaguardarne l’incolumità personale.

La nuova regolamentazione ha introdotto il principio di residualità delle misure in località protetta, di cui dell’art. 4 comma 2, per il quale va previsto: l’attuazione del programma in località d’origine in via ordinaria e solo eccezionalmente il trasferimento in località diversa, l’uso dei documenti di copertura e il cambiamento delle generalità e sempre che il testimone presti il suo consenso, sul presupposto che tali misure determinano per il testimone e per il suo nucleo familiare effetti gravemente pregiudizievoli, indipendentemente dai vantaggi che il sistema della protezione assicura.

Le misure di tutela, disciplinate dall’art. 5 sono quelle finalizzate a garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e dei loro beni e devono essere graduate in funzione dell’attualità e della gravità del pericolo.

La norma unifica in un’unica disposizione le misure già previste dalla legge n. 82/91 (art. 13, co. 4 e 5) e dal D.M. 161/2004, eliminando la distinzione tra misure di protezione adottate nella località di origine e quelle adottate col trasferimento in località protetta (ovvero l’attuale speciale programma di protezione).

Le misure di tutela si sostanziano in:

a.misure di vigilanza e protezione;

b.accorgimenti tecnici di sicurezza per abitazioni, immobili e per le aziende;

c.misure necessarie per gli spostamenti;

d.trasferimento in luoghi protetti;

e.speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;

f.utilizzazione di documenti di copertura;

g.cambiamento delle generalità;

h.ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria.

Le misure di sostegno economico di cui all’art. 6 spettano a tutti i testimoni di giustizia e non più solo, come era previsto dall’art.16-ter della legge n.



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